Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione BCE/2014/40 (1), ha avviato il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (third covered bond purchase programme, CBPP3). Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.
(2)Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
(3)Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli emittenti di obbligazioni garantite che siano enti di liquidazione per assicurare il loro trattamento uniforme nella politica monetaria dell'Eurosistema mediante l'APP.
(4)Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/40 di conseguenza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Modifica
Nell'articolo 2 dell'Indirizzo BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 8:
«8.L'emittente delle obbligazioni garantite non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (*2).
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017.
Per il Consiglio Direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0014(01)