Decisione dell’Ufficio di Presidente del Parlamento europeo del 12 Giugno 2017 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 224,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (il «regolamento finanziario») (2),

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (le «modalità di applicazione del regolamento finanziario») (3),

visto il regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (4),

visto il regolamento del Parlamento europeo (il «regolamento»), in particolare l’articolo 25, paragrafo 11, e l’articolo 223 bis,

considerando quanto segue:

(1)Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(2)Ai fini della sana gestione finanziaria e della trasparenza, ogni domanda di finanziamento è oggetto di una decisione dell’Ufficio di presidenza, che è notificata al destinatario e contiene una motivazione, qualora la misura arrechi pregiudizio al suddetto destinatario.

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Salvo altrimenti specificato, la presente decisione si applica sia ai partiti politici europei che alle fondazioni politiche europee.

Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)«richiedente»: il partito o la fondazione che presenta una domanda di finanziamento a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a seguito di un invito a presentare domande di contributi o di un invito a presentare proposte;

2)«ordinatore delegato»: il membro del personale cui sono stati delegati i poteri di ordinatore in conformità della decisione dell’Ufficio di presidenza del 16 giugno 2014 (5) e della decisione del Segretario generale sulla delega delle funzioni di ordinatore;

3)«autorità»: l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

4)«beneficiario»: il partito cui è stato concesso un contributo o la fondazione cui è stata concessa una sovvenzione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

5)«importo finale del finanziamento»: l’importo finale del contributo (nel caso dei partiti) o l’importo finale della sovvenzione (nel caso delle fondazioni) stabilito dall’Ufficio di presidenza sulla base della sua decisione sulla relazione annuale;

6)«fondazione»: una fondazione politica europea ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

7)«finanziamento»: un contributo ai sensi del titolo VIII della parte seconda del regolamento finanziario (per i partiti) o una sovvenzione di funzionamento ai sensi del titolo VI della parte prima del regolamento finanziario (per le fondazioni);

8)«decisione di finanziamento»: la decisione relativa alla concessione di un contributo (per i partiti) o di una sovvenzione (per le fondazioni), conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nell’invito;

9)«procedura di finanziamento»: la procedura che va dalla presentazione delle domande fino all’approvazione della relazione annuale e all’adozione della decisione sull’importo finale del finanziamento;

10)«partito»: un partito politico europeo ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0629(01)

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
38987
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89319560
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 18.227.209.214