Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).
(2)Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa è stata prevista per il 31 dicembre 2015.
(3)Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha prorogato la decisione 2014/512/PESC fino al 31 luglio 2017 al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk.
(4)Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, la decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere prorogata di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2018».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 Giugno 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
H. DALLI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1148