Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione del 28 Giugno 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.

(2)Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che riflettono. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro, sull'integrità del mercato, sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e sulle imprese dell'Unione.

(3)I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporne l'amministrazione.

(4)Gli obblighi e i poteri aggiuntivi delle autorità competenti degli amministratori degli indici di riferimento critici richiedono un processo formale per la determinazione di tali indici. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento è considerato critico se è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le gamme di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione (2) ha stabilito un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011. L'analisi dei dati e i contributi della Banca centrale europea hanno dimostrato che il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'EONIA (Euro OverNight Index Average) nell'Unione supera la soglia di 500 miliardi di EUR di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.

(6)L'EONIA rappresenta la media delle operazioni di prestito overnight non coperte da garanzie di un gruppo di banche nel mercato interbancario dell'Unione e dei paesi dell'EFTA. È il tasso d'interesse di riferimento per gli swap di tasso di interesse in euro. Riveste quindi un'importanza cruciale per il funzionamento del mercato degli swap in euro e per la stabilità finanziaria nell'Unione.

(7)Secondo i calcoli effettuati dalla Banca centrale europea sulla base delle relazioni giornaliere delle 52 maggiori banche europee nell'ambito delle segnalazioni statistiche sul mercato monetario, gli importi in sospeso degli strumenti del mercato monetario che fanno riferimento all'EONIA possono essere stimati in circa 450 miliardi di EUR per il mercato non garantito e 400 miliardi di EUR per il mercato garantito considerando solo questo campione di banche. Inoltre si stima che la grande maggioranza delle operazioni sul mercato degli swap su indici overnight (OIS) in euro, con importo nozionale di circa 5 200 miliardi di EUR, siano collegate all'indice EONIA. Pertanto l'EONIA è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le gamme di scadenze.

(8)L'EONIA è fornito dallo stesso amministratore di indici di riferimento dell'EURIBOR e il gruppo di banche che forniscono i dati per l'EURIBOR è in effetti un sottogruppo del gruppo di banche che forniscono i dati per l'EONIA. L'EURIBOR riguarda i prestiti a lungo termine, mentre l'EONIA riguarda quelli overnight. È pertanto essenziale per la stabilità dei mercati finanziari che anche l'EONIA sia considerato come indice di riferimento critico.

(9)L'elenco degli indici di riferimento critici stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo l'EONIA.

(10)Considerata l'importanza cruciale dell'EONIA per il mercato interbancario e l'elevato numero di derivati ad esso collegati nell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(11)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1368 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 Giugno 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1147

 

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