La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (nel seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 (2) (nel seguito «il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo a tassi compresi tra il 14,9 % e il 57,8 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. I componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio non rientrano nell'ambito di applicazione del dazio.
Sentenza del Tribunale dell'Unione europea
(2)Il 12 giugno 2013 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Jinan Meide Casting Co., Ltd. (nel seguito «Jinan Meide» o «la ricorrente»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea (nel seguito «il Tribunale») chiedendo l'annullamento del regolamento controverso nella parte in cui si applica alla ricorrente (3).
(3)Nella sentenza del 30 giugno 2016 il Tribunale ha statuito che i diritti della difesa della Jinan Meide erano stati violati in quanto la domanda di quest'ultima, intesa ad ottenere la comunicazione dei calcoli del valore normale effettuati utilizzando dati riservati del produttore del paese di riferimento, era stata respinta. Il produttore del paese di riferimento aveva autorizzato in via esclusiva la comunicazione dei suddetti dati, revocandone in tal modo la riservatezza. In particolare, il Tribunale ha concluso che la Commissione si è fondata erroneamente sul motivo attinente alla necessità di rispettare la parità di trattamento per respingere la domanda della ricorrente e ha sostenuto che non si poteva escludere che l'esito dell'inchiesta sarebbe stato diverso se la domanda non fosse stata respinta. Il Tribunale ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati dalla Jinan Meide.
2.ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE
(4)
A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016.
(5)Nella sentenza nella causa T-2/95 (4) («causa IPS») il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento. La procedura antidumping è un esempio di procedura in più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Le istituzioni dell'UE hanno la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza della Corte di giustizia, come disposto nella causa C-458/98 P (5).
(6)Occorre osservare che, a parte la constatazione secondo la quale la Commissione si era fondata erroneamente sul motivo attinente alla necessità di rispettare la parità di trattamento per respingere la domanda della Jinan Meide, tutte le altre constatazioni esposte nel regolamento controverso, non contestate entro i termini stabiliti o contestate ma respinte o non esaminate nella sentenza del Tribunale e che dunque non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso, restano valide.
(7)In seguito alla sentenza della Corte del 30 giugno 2016, la Commissione ha pubblicato un avviso (6) di riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide.
(8)La Commissione ha informato ufficialmente la Jinan Meide, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria dell'Unione in merito alla parziale riapertura dell'inchiesta. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
(9)Dopo aver ricevuto le prime osservazioni, sono state contattate tutte le parti notoriamente interessate all'inchiesta iniziale dando loro la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
(10)Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere-auditore.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1146