Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1142 della Commissione del 27 Giugno 2017 che modifica l'allegato I del Regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico almeno semestrale, prendendo in considerazione almeno le fonti d'informazione indicate in detto articolo.

(3)La frequenza e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(4)Le fonti d'informazione pertinenti indicano la comparsa di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di uve secche provenienti dalla Turchia e dall'Iran, di peperoni (Capsicum spp.) dello Sri Lanka, di arachidi e prodotti derivati del Senegal e di semi di sesamo della Nigeria e del Sudan. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

(5)L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato aumentando la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un'intensificazione dei controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alle albicocche secche provenienti dalla Turchia dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)È inoltre opportuno modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti d'informazione pertinenti indicano un miglioramento generale della conformità ai requisiti fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali il livello attuale dei controlli ufficiali non è quindi più adeguato. Le voci dell'elenco relative ai piselli con baccello del Kenya e alla Brassica oleracea («broccoli cinesi») proveniente dalla Cina dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(7)È inoltre opportuno modificare l'elenco sopprimendo le voci concernenti i prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai relativi requisiti di sicurezza fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali non è quindi più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle melanzane della Cambogia e agli enzimi provenienti dall'India dovrebbero pertanto essere soppresse.

(8)Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

(9)Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 Giugno 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1142

 

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