La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
1.1.Misure in vigore
(1)Nell'aprile 2011, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 (2) («regolamento definitivo») un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile (stainless steel bars — SSB) originarie dell'India, attualmente classificate sotto i codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.
(2)Il regolamento definitivo ha istituito un dazio compensativo con aliquote comprese tra il 3,3 % e il 4,3 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 4,0 % per le società che hanno collaborato e non rientrano nel campione e del 4,3 % per tutte le altre società in India.
(3)Nel luglio 2013, a seguito di un riesame intermedio parziale («riesame intermedio»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 721/2013 (3) («regolamento di modifica») il Consiglio ha modificato l'aliquota di dazio applicabile al produttore esportatore indiano Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra («Viraj») dal 4,3 % allo 0 % e ha rivisto l'aliquota per tutte le altre società portandola dal 4,3 % al 4,0 %.
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4)Nel giugno 2015 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di imminente scadenza delle misure compensative sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India (4).
(5)Il 28 gennaio 2016 l'Associazione europea della siderurgia («Eurofer»), che rappresenta oltre il 25% della produzione complessiva di barre di acciaio inossidabile nell'Unione europea («l'Unione»), ha presentato una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (5).
(6)Eurofer ha fondato la domanda sul presupposto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza delle sovvenzioni e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
1.3.Apertura
(7)Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («avviso di apertura»).
1.4.Parti interessate
(8)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta.
(9)La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza Eurofer, i produttori noti dell'Unione e le rispettive associazioni, gli utilizzatori e gli importatori noti di barre di acciaio inossidabile nell'Unione nonché il governo indiano e i produttori esportatori noti in India invitandoli a partecipare.
(10)A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1141