Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione del 29 Giugno 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno fissare le procedure e i formulari comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere informazioni all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per quanto riguarda le indagini, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014.

(2)Affinché la comunicazione tra le autorità competenti e l'ESMA sia più agevole e siano evitati inutili ritardi od omissioni nella trasmissione delle informazioni, ogni autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto incaricato specificamente della trasmissione delle informazioni richieste.

(3)Affinché sia garantito che tutte le informazioni richieste concernenti le sanzioni e le misure imposte dalle autorità competenti siano correttamente identificate e registrate dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate e armonizzate utilizzando a tal fine formulari specifici.

(4)Le informazioni sulle indagini da fornire all'ESMA dovrebbero essere coerenti e comparabili in modo da rispecchiare le effettive attività investigative svolte in un dato anno a norma del regolamento sugli abusi di mercato. Le informazioni dovrebbero pertanto includere soltanto le indagini su cui le autorità competenti hanno lavorato durante il periodo di riferimento.

(5)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di formulari e procedure comuni per le autorità competenti interessate, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1158

 

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