Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell'Unione europea alla suddetta convenzione (1).
(2)Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, applicano la convenzione COTIF.
(3)Si prevede che, nel corso della sua 25a sessione che si terrà dal 25 al 27 giugno 2014, il comitato di revisione, istituito in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della convenzione COTIF, adotterà una decisione relativa a talune modifiche della convenzione COTIF nonché ad alcune delle sue appendici, segnatamente delle appendici B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci — CIM), D (Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale — CUV), E (Regole uniformi sui contratti di utilizzazione delle infrastrutture nel traffico internazionale ferroviario — CUI), F (Regole uniformi sulla validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati nel traffico internazionale — APTU) e G (Regole uniformi sulla ammissione tecnica di materiale ferroviario usato nel traffico internazionale — ATMF).
(4)Le modifiche alla convenzione COTIF hanno l'obiettivo a) di aggiornare i compiti del comitato di esperti tecnici e la definizione di «detentore», in linea con la normativa dell'Unione, di modificare alcune norme relative al finanziamento dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), all'audit e alle modalità di trasmissione delle informazioni, nonché di apportare modifiche amministrative di importanza limitata.
(5)Le modifiche all'appendice B (CIM) hanno lo scopo di dare carattere preferenziale alla forma elettronica della lettera di vettura e dei documenti di accompagnamento e di chiarire alcune disposizioni del contratto di trasporto.
(6)Le modifiche all'appendice D (CUV), presentate dal segretario generale dell'OTIF, hanno l'obiettivo di chiarire i ruoli del detentore e dell'ente responsabile della manutenzione nei contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale. La Francia ha presentato una proposta distinta riguardante la responsabilità per i danni causati da un veicolo. La Germania ha altresì presentato una proposta distinta riguardante il campo di applicazione delle regole uniformi CUV.
(7)Le modifiche all'appendice G (ATMF) hanno lo scopo di aggiornare le disposizioni concernenti l'ammissione tecnica del materiale ferroviario usato nel traffico internazionale, chiarire le funzioni di e le relazioni tra lo Stato contraente come definito in tale appendice, l'autorità competente e l'ente di valutazione, nonché di armonizzarne i termini con il diritto dell'Unione.
(8)Le modifiche all'appendice F (APTU) hanno lo scopo di mantenere la coerenza con la versione riveduta dell'appendice G (ATMF).
(9)Le modifiche all'appendice E (CUI) suggerite dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia (CIT) mirano a estendere il campo di applicazione delle regole uniformi concernenti il contratto di utilizzo delle infrastrutture di trasporto ferroviario nazionali, a creare una base giuridica per le condizioni generali di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e ad estendere la responsabilità del gestore dell'infrastruttura per i danni o le perdite causate dall'infrastruttura.
(10)Il segretario generale dell'OTIF ha inoltre proposto modifiche redazionali al fine di sostituire il termine «Comunità europea» con «Unione europea» in tutta la convenzione COTIF e nelle sue appendici.
(11)La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione europea e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute. Alcune modifiche non hanno alcun impatto sul diritto dell'Unione e non necessitano di essere concordate a livello dell'Unione. Infine, alcune modifiche necessitano di ulteriori approfondimenti in seno all'Unione europea e dovrebbero essere respinte alla riunione del comitato di revisione; se le suddette modifiche dovessero essere approvate senza interventi che le rendano accettabili per l'Unione, quest'ultima dovrebbe formulare un'obiezione conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4, della convenzione COTIF,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione, in occasione della 25a sessione del comitato di revisione istituito dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
2.Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del comitato di revisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 24 Giugno 2014
Per il Consiglio
Il Presidente
E. VENIZELOS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0006