Decisione d’Esecuzione della Commissione del 7 Ottobre 2014 recante modifica della decisione 2007/131/CE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2007/131/CE della Commissione (2) modificata dalla decisione 2009/343/CE della Commissione (3) armonizza le condizioni tecniche per le apparecchiature radio che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione. Tale decisione garantisce la disponibilità di spettro radio in tutta l'Unione secondo condizioni armonizzate, elimina le barriere all'adozione della tecnologia a banda ultralarga e crea un mercato unico effettivo per i sistemi della banda ultralarga, con notevoli economie di scala e vantaggi per i consumatori.

(2)La regolamentazione della tecnologia a banda ultralarga deve opportunamente rispecchiare la rapida evoluzione di questa tecnologia e dell'uso dello spettro radio, affinché la società europea benefici dell'introduzione di applicazioni innovative basate sulla banda ultralarga, senza pregiudizio per gli altri utenti dello spettro. L'ultima versione della decisione 2007/131/CE deve quindi essere modificata.

(3)Per questo motivo il 28 maggio 2012 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il quinto mandato, a norma della decisione 676/2002/CE, sulla tecnologia della banda ultralarga allo scopo di chiarire i parametri tecnici in vista di un eventuale aggiornamento della decisione 2007/131/CE.

(4)Nella relazione n. 45, approvata dal comitato per le comunicazioni elettroniche (CCE) il 21 giugno 2013 e presentata in risposta al quinto mandato, la CEPT raccomanda alla Commissione di seguire un'impostazione più snella per quanto riguarda le future modifiche della decisione 2007/131/CE, tenendo conto della descrizione delle tecniche di mitigazione con tutti i pertinenti parametri dettagliati nell'ambito delle norme europee armonizzate sviluppate dall'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI).

(5)La relazione n. 45 della CEPT ha chiarito le condizioni tecniche alle quali determinate tecniche di mitigazione permettono il funzionamento delle apparecchiature a banda ultralarga con una capacità di trasmissione più elevata, offrendo nel contempo una protezione equivalente in riferimento ai vigenti limiti della banda ultralarga per l'uso generico, l'uso negli autoveicoli o nei veicoli ferroviari e per le apparecchiature di geolocalizzazione. Oltre alle raccomandazioni contenute nella relazione, che si dovrebbero applicare in tutta l'Unione, è opportuno rendere vincolanti le definizioni e i parametri tecnici di queste tecniche di mitigazione, figuranti nelle pertinenti norme, perché l'effetto di mitigazione di queste tecniche si produce solo se esse sono usate con i parametri operativi appropriati.

(6)Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili dovrebbero essere ammesse solo a condizione che rispettino i requisiti di sicurezza aerea, attestati da adeguata certificazione di aeronavigabilità, e le altre disposizioni aeronautiche pertinenti, nonché i requisiti in materia di comunicazioni elettroniche. La certificazione di aeronavigabilità è rilasciata dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) a norma del regolamento (UE) n. 748/2012 (4).

(7)I dispositivi di rilevamento dei materiali hanno una serie di usi che permettono di rilevare e caratterizzare oggetti e materiali, oppure di fotografare condotte, cavi e altre strutture presenti all'interno dei muri di edifici residenziali o commerciali. La CEPT ha indicato alla Commissione che è possibile fissare limiti meno rigorosi per l'uso di dispositivi di rilevamento dei materiali, dato che il modo in cui sono usati, insieme ad una densità di diffusione e a tassi d'attività estremamente bassi, rende ancor più remota la possibilità di interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione. I limiti riveduti sono fissati dalla decisione ECC/DEC/(07) 01 del 30 marzo 2007 del CCE, modificata dalla decisione del 26 giugno 2009.

(8)A norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/407 perché elaborino una serie di norme armonizzate. Queste norme sono destinate a coprire le apparecchiature a banda ultralarga che devono essere riconosciute dalla direttiva e ci sarà una presunzione di conformità con i suoi requisiti. In risposta al mandato M/407 della Commissione l'ETSI ha elaborato la norma armonizzata EN 302 065-1 sui requisiti tecnici comuni per i dispositivi a corto raggio che usano la banda ultralarga, la norma armonizzata EN 302 065-2 sui requisiti per le apparecchiature di localizzazione a banda ultralarga e la norma armonizzata EN 302 065-3 sui requisiti per i dispositivi a banda ultralarga negli autoveicoli o nei veicoli ferroviari.

(9)Il protocollo di intesa firmato il 20 ottobre 2004 tra il CCE e l'ETSI prevede il coordinamento dell'elaborazione di norme armonizzate e delle condizioni regolamentari che disciplinano l'uso dello spettro specifico per tali norme. I dettagli tecnici delle tecniche di mitigazione sono stabiliti attraverso le norme europee armonizzate dell'ETSI e la decisione ECC (06)04 del CCE, che continueranno ad essere allineate tra loro in occasione di ogni futura modifica, in linea con quanto prevede il protocollo di intesa ECC-ETSI. Di conseguenza la decisione della Commissione dovrà limitarsi a recare un elenco delle tecniche di mitigazione appropriate.

(10)Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/131/CE.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

La decisione 2007/131/CE è così modificata:

1)all'articolo 2 i punti 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6.“e.i.r.p”: potenza equivalente irradiata isotropicamente, risultante dal prodotto della potenza fornita all'antenna e del guadagno dell'antenna in una data direzione in relazione a un'antenna isotropica (guadagno assoluto o isotropico);

7.“densità spettrale di potenza media massima”: e.i.r.p. del dispositivo radio sottoposto a prova a una determinata frequenza, equivalente alla potenza media per unità di larghezza di banda (centrata su tale frequenza) irradiata nella direzione del livello massimo nelle condizioni di misurazione specificate;

8.“potenza di picco”: e.i.r.p. contenuta in una larghezza di banda di 50 MHz alla frequenza in cui si registra la massima potenza media irradiata nella direzione del livello massimo nelle condizioni di misurazione specificate;»

2)all'articolo 2 il punto 9 è soppresso;

3all'articolo 2 il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.“densità spettrale di potenza irradiata totale”: la media dei valori della densità spettrale di potenza media misurata su una sfera che comprende lo scenario di misurazione con una risoluzione di almeno 15 gradi. Le disposizioni dettagliate per la misurazione figurano nella norma ETSI EN 302 435;

4)all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 12 e 13:

«12.“a bordo di aeromobili”: l'uso di collegamenti radio per comunicazioni all'interno dell'aeromobile;

13.“LT1”: sistemi destinati alla localizzazione generale di persone e di oggetti che possono essere messi in servizio senza bisogno di licenza.»;

5)l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli Stati membri permettono l'uso dello spettro radio, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, da parte delle apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga purché rispettino le condizioni fissate nell'allegato e siano utilizzate all'interno di edifici o, se sono utilizzate all'esterno, purché non siano collegate ad un impianto fisso, a un'infrastruttura fissa o a un'antenna esterna fissa. Le apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga che rispettano le condizioni fissate nell'allegato sono autorizzate anche negli autoveicoli e nei veicoli ferroviari.»;

6)l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1o febbraio 2015.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 Ottobre 2014

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_293_R_0009

 

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