Decisione del Parlamento e del Consiglio europeo del 25 Settembre 2014.

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori licenziati e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale affrontato nel regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

(3)La Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti nell'impresa Nutriart SA e 25 fornitori e produttori a valle: AR.ZIGAS & SIA, e 24 lavoratori autonomi la cui attività è cessata poiché dipendeva dall'impresa principale, il 5 febbraio 2014, integrandola con ulteriori informazioni come previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Grecia ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche ai NEET.

(5)È quindi opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario di importo pari a 6 096 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia,

Hanno adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 6 096 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 Settembre 2014

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

S. GOZI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_292_R_0009

 

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