Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 sulla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («la decisione»).
(2)Il protocollo sulla cooperazione culturale («il protocollo») che è allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo, le parti contraenti dovrebbero agevolare le coproduzioni tra i produttori della parte UE e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali.
(3)A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni, il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, e dovrebbe poi automaticamente essere rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.
(4)Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione avvisa la Corea dell'intenzione dell'Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il diritto di cui all'articolo 5 del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 8, dello stesso, salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la disposizione in questione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio decide all'unanimità.
(5)Il 5 settembre 2016, il gruppo consultivo interno dell'Unione istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo ha espresso parere favorevole sulla proroga del periodo di concessione del diritto, come previsto all'articolo 5, paragrafo 8, lettera a), del protocollo.
(6)Il Consiglio conviene sulla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del protocollo.
(7)La presente decisione non incide sulle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di usufruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del protocollo è prorogato per una durata di tre anni, dal 1o luglio 2017 fino al 30 giugno 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, l'8 Giugno 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
K. SIMSON
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1107