La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l'articolo 88,
sentito il comitato istituito dall'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) 2015/848 è opportuno elaborare una serie di moduli.
(2)A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda e il Regno Unito hanno partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2015/848. L'Irlanda e il Regno Unito partecipano quindi all'adozione del presente regolamento.
(3)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2015/848. La Danimarca non partecipa quindi all'adozione del presente regolamento,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.Il modulo uniforme di nota da utilizzare per informare i creditori stranieri conosciuti dell'apertura di una procedura di insolvenza, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato I del presente regolamento.
2.Il modulo uniforme di credito che può essere utilizzato dai creditori stranieri per insinuare un credito, di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato II del presente regolamento.
3.Il modulo uniforme che può essere utilizzato dagli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in relazione a società del gruppo per presentare contestazioni nelle procedure di coordinamento di gruppo, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato III del presente regolamento.
4.Il modulo uniforme da utilizzare per la presentazione per via elettronica di richieste individuali di informazioni attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2015/848, figura nell'allegato IV del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 12 Giugno 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1105