La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione (3), autorizza la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi.
(2)La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell'autorizzazione per quanto concerne la caratterizzazione dell'additivo per mangimi. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Il richiedente ha inizialmente chiesto l'inclusione del tenore di selenocisteina nella caratterizzazione dell'additivo, ma ha poi ritirato questa modifica; di conseguenza la domanda riguarda soltanto l'aumento del tenore massimo di selenio nell'attuale autorizzazione dell'additivo.
(3)Nel suo parere del 20 ottobre 2016 (4) l'Autorità ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l'efficacia del prodotto, ricordando il rischio per la sicurezza degli utilizzatori del prodotto. L'attuale atto di autorizzazione contiene una disposizione intesa ad affrontare adeguatamente tale rischio.
(4La valutazione del preparato modificato dimostra che esso soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 634/2007.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 634/2007
Nella quarta colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 634/2007, il testo tra la voce «Caratterizzazione dell'additivo» e la voce «Metodo analitico» è sostituito dal seguente:
«selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2.000-3.500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Giugno 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1086