Decisione (UE) 2017/934 della Banca Centrale europea del 16 Novembre 2016 sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2016/41).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce i criteri in base ai quali un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista è classificato come come soggetto vigilato significativo. I criteri per determinare la significatività sono ulteriormente precisati nella parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3).

(2)Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), un soggetto vigilato è considerato significativo se la BCE così stabilisce in una propria decisione adottata nei confronti del soggetto vigilato in questione. Ai sensi dell'articolo 40 del predetto regolamento, se uno o più soggetti vigilati fanno parte di un gruppo vigilato, i criteri per determinare la significatività sono stabiliti al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e ciascun soggetto vigilato è considerato significativo in conformità a tali criteri.

(3)Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE, in ogni momento, ricevute informazioni pertinenti, può verificare in qualunque momento se i criteri di significatività sono soddisfatti.

(4)Dall'ambito di applicazione della presente decisione dovrebbero essere escluse nuove decisioni sulla significatività. L'adozione di una modifica a una decisione sulla significatività dovrebbe far salva l'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte III, titolo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

(5)Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato significativo, se basata sull'articolo 70 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), non dovrebbe essere effettuata per mezzo di una decisione delegata.

(6)Ogni anno la BCE, in quanto autorità competente per tutti i soggetti vigilati significativi nel Meccanismo di vigilanza unico, si trova ad adottare un numero significativo di decisioni che modificano precedenti decisioni sulla significatività. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare, è necessaria una decisione di delega in relazione all'adozione di decisioni che modifichino precedenti decisioni sulla significatività. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di atti decisionali per assolvere i propri compiti. Analogamente, la CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (4). Al fine di agevolare il processo decisionale in relazione all'adozione di una modifica a una decisione sulla significatività, è necessaria una decisione di delega.

(7)La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su specifici criteri. Mentre le decisioni sulla significatività di un gruppo vigilato contengono un elenco dei soggetti ricompresi nel gruppo vigilato significativo, tali specifici criteri dovrebbero far riferimento a una modifica della composizione di un gruppo vigilato significativo o a un cambiamento della denominazione di un soggetto vigilato, giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità.

(8)La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di specifiche decisioni di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza e non pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

(9)Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le modifiche a una decisione sulla significatività dovrebbero essere adottate in conformità alla procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (5). La presente decisione non dovrebbe incidere sull'esercizio dei compiti di vigilanza della BCE né pregiudicare la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre progetti di decisione completi al Consiglio direttivo.

(10)Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 (6). In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0041(01)

 

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