Decisione (UE) 2017/935 della Banca Centrale europea del 16 Novembre 2016 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (ECB/2016/42).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)La Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per gli enti vigilati significativi, ha la responsabilità di assicurare, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli articoli 93 e 94 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3), che i membri degli organi di amministrazione di tali enti siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità.

(2)L'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) richiede che: (a) i membri degli organi di amministrazione siano sempre in possesso dei requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e che l'organo di amministrazione possieda complessivamente conoscenze, competenze ed esperienza adeguate per poter comprendere le attività dell'ente; (b) tutti i membri dell'organo di amministrazione dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente e che, tenuto conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, il numero di incarichi di amministratore ricoperto da ciascun membro dell'organo di amministrazione non superi un certo numero; (c) ciascun membro dell'organo di amministrazione agisca con onestà, integrità e indipendenza di giudizio; e (d) i soggetti vigilati predispongano una politica che promuova la diversità in seno all'organo di amministrazione.

(3)In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è tenuta ad applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. La BCE è anche soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La BCE è tenuta a compiere ogni sforzo per ottemperare agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall'ABE ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e al manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento.

(4)Secondo l'orientamento ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea (6) nel verificare l'idoneità di un membro, oltre ai criteri relativi alla sua onorabilità ed esperienza, dovrebbe tenersi conto anche dei criteri pertinenti al funzionamento dell'organo di amministrazione. La verifica dovrebbe includere anche potenziali conflitti di interessi dei membri, la sufficiente disponibilità di tempo, la capacità di esercitare le sue funzioni in modo indipendente senza l'indebita influenza da parte di altre persone, la composizione complessiva dell'organo di amministrazione e le conoscenze e l'esperienza complessive ad esso richieste. Ciò non pregiudica la verifica dell'attuazione dei dispositive di governance dell'ente ai fini dell'articolo 88 della direttiva 2013/36/UE.

(5)Oltre alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, una decisione della BCE in materia di professionalità e onorabilità dovrebbe assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti in ogni altra normativa nazionale applicabile. Pertanto, la possibilità di adottare una decisione per delega dovrebbe essere valutata facendo salva la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi della normativa applicabile.

(6)Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero considerevole di decisioni in materia di professionalità e onorabilità. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare, è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (7).

(7)La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.

(8)La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2014/17) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

(9)Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata stabiliti nella presente decisione non siano soddisfatti, le decisioni in materia di professionalità e onorabilità dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (8).

(10)Se si ritiene che un membro non sia in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, la decisione in materia di professionalità e onorabilità non dovrebbe essere adottata con decisione delegata, ma piuttosto con la procedura di non obiezione. È necessario, pertanto, ove non sia possibile predeterminare se sia consentita l'adozione di una decisione delegata, prevedere un tempo sufficiente per la procedura di non obiezione. Per questo motivo, se un'autorità nazionale competente non presenta alla BCE un progetto di decisione delegata 20 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per l'adozione della decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa nazionale applicabile, la decisione dovrebbe essere adottata con la procedura di non obiezione. Inoltre, se i capi delle unità operative nutrono dubbi in merito al possesso da parte del membro dei requisiti di professionalità e onorabilità a causa dell'insufficienza delle informazioni fornite dall'autorità nazionale competente o della complessità della verifica, dovrebbe essere utilizzata anche in questo caso la procedura di non obiezione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0042(01)

 

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