Decisione (UE) 2017/933 della Banca Centrale europea del 16 Novembre 2016 su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (ECB/2016/40).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

considerando quanto segue:

(1)Il conferimento di compiti in materia di vigilanza alla Banca centrale europea (BCE) da parte del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1) mette alla prova l'efficacia e l'efficienza del processo decisionale della BCE, dato l'elevato numero di decisioni richieste in relazione ai compiti della BCE in materia di vigilanza bancaria.

(2)Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, ciascuna istituzione dell'Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, le condizioni e le finalità da essi previste. L'articolo 9.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») prevede che la BCE abbia due organi decisionali, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

(3)L'articolo 11.6 dello Statuto del SEBC stabilisce che il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE. In relazione a ciò, gli articoli 10.1 e 10.2 del regolamento interno della Banca centrale europea (di seguito il «regolamento interno»), adottato con la Decisione BCE/2004/2 (2), dispone che tutte le unità operative della BCE siano poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Ai sensi dell'articolo 13 quaterdecies.1 del regolamento interno, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza.

(4)In conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1024/2013 i compiti attribuiti alla BCE devono essere assolti senza arrecare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. Inoltre l'articolo 25 dispone che il personale coinvolto nell'assolvimento di tali compiti sia separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica, dal personale impegnato nell'assolvimento degli altri compiti assegnati alla BCE. Tale separazione organizzativa, in forza della quale il personale coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 risponde al presidente del Consiglio di vigilanza, è stata attuata in conformità alla decisione BCE/2014/39 (3).

(5)Il Comitato esecutivo non ha competenza decisionale in relazione alle decisioni di vigilanza. L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 ha istituito il Consiglio di vigilanzacome organo interno incaricato di pianificare ed eseguire i compiti attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 alla BCE. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio di vigilanza svolge attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi che, salve obiezioni, sono adottati da quest'ultimo. Il Consiglio di vigilanza non è un organo decisionale della BCE ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 9.3 dello Statuto del SEBC.

(6)La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che può essere necessaria una procedura per delegare l'assunzione di decisioni, tenuto conto del numero considerevole di atti decisionali che un'istituzione può essere tenuta ad adottare per svolgere i propri compiti. La CGUE ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (4). Pertanto i poteri conferiti a un'istituzione includono il diritto di delegare, in osservanza delle disposizioni del TFUE, un certo numero di tali poteri, salvo il rispetto delle condizioni precisate dall'istituzione. Un'istituzione dell'Unione può stabilire, pertanto, misure a carattere organizzativo, delegando poteri ai propri organi decisionali interni nella misura in cui tali misure siano giustificate e rispettino il principio di proporzionalità.

(7)Una decisione quadro generale sulla delega è necessaria in quanto parte dell'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali. Gli strumenti giuridici la cui adozione può essere delegata comprendono decisioni di vigilanza ai sensi di cui all'articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5) o istruzioni relative a compiti in materia di vigilanza di cui all'articolo 17 bis.3 del regolamento interno. La decisione quadro generale dovrebbe servire a chiarire la procedura da seguire per l'adozione di specifiche decisioni di vigilanza e dovrebbe determinare l'ambito delle responsabilità del Comitato esecutivo e di ogni capo di unità operativa al quale i poteri decisionali sono delegati. La presente decisione quadro generale non dovrebbe incidere sull'esercizio dei compiti di vigilanza della BCE né pregiudicare la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre progetti di decisione completi al Consiglio direttivo.

(8)In questo quadro, il Consiglio direttivo dovrebbe adottare decisioni di delega in conformità alla presente decisione quadro generale e alla procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Ciò è conforme alla giurisprudenza della CGUE, che statuisce che una decisione di delega debba essere adottata con la procedura che troverebbe applicazione se una decisione finale dovesse essere adottata dall'autorità delegante. Il Consiglio di vigilanza può in ogni momento presentare al Consiglio direttivo un progetto di decisione completo, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che proponga l'abrogazione o la modifica di una specifica decisione di delega. Tale abrogazione o modifica non dovrebbe pregiudicare decisioni di delega già assunte. Decisioni su questioni al di fuori dell'ambito della decisione di delega devono essere adottate con la procedura di non obiezione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0040

 

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