La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b) e c), lettera d), punti i), da iii) a vi), viii), x), xi) e xii), e lettera e), punto i), l'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c), d) e da f) a j), l'articolo 181, paragrafo 2, l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 231, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, e l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3), stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (4).
(2)Al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e di promuovere una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe incoraggiare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni. Ciò deve avvenire nel rispetto delle strutture giuridiche e amministrative nazionali.
(3)È opportuno prevedere disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, è opportuno accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione. Le organizzazioni di produttori dovrebbero disporre delle strutture necessarie a garantire il loro funzionamento. Inoltre, per l'attuazione di un programma operativo, le organizzazioni di produttori dovrebbero essere tenute a raggiungere un valore minimo di produzione commercializzata, che dovrebbe essere stabilito dallo Stato membro al fine di garantire l'efficienza del sostegno ricevuto e contribuire in tal modo a rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli.
(4)Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno vi sia stabilità. L'adesione ad un'organizzazione di produttori dovrebbe quindi avere una durata minima. È opportuno lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali può acquistare efficacia il recesso del socio.
(5)Se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi tecnici tramite i suoi soci, mediante filiali o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
(6)Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori dovrebbero avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti, in modo da rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e da garantire una distribuzione più equa dei vantaggi che ne derivano lungo la catena di approvvigionamento. Tuttavia è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo. È opportuno favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e a tale riguardo dovrebbe essere consentito a queste organizzazioni di commercializzare ortofrutticoli acquistati esclusivamente da un'altra organizzazione di produttori riconosciuta purché il valore di tale produzione non sia contabilizzato nel valore della produzione commercializzata ai fini dell'attività principale e di altre attività.
(7)Sebbene l'attività principale di un'organizzazione di produttori consista nella concentrazione dell'offerta e nell'immissione sul mercato dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta, in alcuni casi i soci produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale della loro produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori, previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni dello Stato membro e dell'organizzazione di produttori. La percentuale complessiva di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori non dovrebbe superare una soglia massima.
(8)È opportuno specificare ulteriormente le disposizioni in materia di esternalizzazione ove le attività siano esternalizzate a soggetti strettamente connessi alle organizzazioni di produttori.
(9)Per agevolare la concentrazione dell'offerta è opportuno promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.
(10)Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni possa essere consentito ad altre persone fisiche o giuridiche aderire ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0891