La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 38, l'articolo 174, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 181, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafi 1 e 4,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera h), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (4). Quest'ultimo regolamento è modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (5).
(2)Al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia, è opportuno stabilire disposizioni che definiscano la struttura e il contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e la disciplina nazionale per le azioni ambientali. Le azioni ambientali da includere in tale disciplina nazionale e i requisiti da rispettare andrebbero stabiliti al fine di agevolare l'elaborazione e l'esecuzione di tali azioni.
(3)È inoltre opportuno prevedere norme concernenti il contenuto dei programmi operativi, i documenti da presentare, le scadenze per la presentazione e i periodi di attuazione dei programmi operativi.
(4)Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori è opportuno stabilire disposizioni relative alle informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno offrire alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, dovrebbe essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute.
(5)Data l'imprevedibilità della produzione ortofrutticola e la deperibilità dei prodotti, le eccedenze sul mercato, anche di modesta entità, possono causare perturbazioni significative. È dunque necessario stabilire modalità di applicazione relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.
(6)Occorre adottare le modalità relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso. Dovrebbero essere istituite procedure per l'approvazione del suddetto aiuto nazionale nonché per l'approvazione e l'importo del rimborso da parte dell'Unione. Andrebbe inoltre stabilita la percentuale di rimborso.
(7)È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo e il formato di talune informazioni da fornire ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2103, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero includere le informazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione.
(8)È opportuno adottare disposizioni per quanto riguarda i controlli amministrativi e in loco necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.
(9)Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adottare norme relative alla correzione degli errori palesi nelle domande di aiuto, comunicazioni, altre domande o richieste.
(10)È opportuno adottare norme riguardanti i contributi finanziari dei produttori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali per i quali determinate regole concordate nell'ambito di organizzazioni o associazioni considerate rappresentative in una circoscrizione economica specifica sono rese obbligatorie.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0892