La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
(2)Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione (3) classifica una massa bianca pastosa denominata «creamed coconut», in genere utilizzata per la preparazione in cucina di salse e altri prodotti alimentari e ottenuta per triturazione fine di noce di cocco e pastorizzata, nella voce 2008 della nomenclatura combinata come frutta a guscio, altrimenti preparata, non nominata né compresa altrove. La classificazione del prodotto nella voce 0801 della nomenclatura combinata era stata esclusa in quanto la pastorizzazione non era consentita nel capitolo 8.
(3)La nomenclatura combinata, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome dell'Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (4).
(4) Nel 1992 è stata introdotta nel sistema armonizzato la nota 3 a) del capitolo 8. Essa autorizza un trattamento termico moderato per migliorare la conservazione o la stabilità della frutta a guscio secca di tale capitolo. In base ai documenti storici del sistema armonizzato, il termine «pastorizzazione» inizialmente proposto nel testo di tale nota è stato alla fine sostituito dall'espressione più generica «trattamento termico moderato». Le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (5) relative al capitolo 8 hanno precisato, a livello dell'Unione, che la pastorizzazione è fra l'altro ammissibile per la frutta e la frutta a guscio secche di tale capitolo.
(5)È pertanto opportuno cancellare il punto 2 dalla tabella riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 al fine di evitare possibili divergenze nella classificazione tariffaria dei prodotti a base di polpa di noce di cocco essiccata, come il «creamed coconut», che hanno ricevuto un trattamento termico moderato e di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.
(6)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 316/91.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La riga corrispondente al punto 2 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 è soppressa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 Maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Stephen QUEST
Direttore Generale
Direzione Generale della Fiscalità e Unione Doganale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0803