Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione dell'11 Maggio 2017 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile)…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Misure provvisorie

(1)Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha avviato un'indagine a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dal comitato per la difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(2)Il 12 novembre 2016 la Commissione ha istituito con il regolamento (UE) 2016/1977 (2) («il regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato»).

2.Fase successiva della procedura

(3)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie») i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi e un'associazione di produttori esportatori cinesi hanno presentato osservazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4)La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, se opportuno, ha modificato di conseguenza le conclusioni provvisorie.

(5)La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione.

3.Campionamento

(6)Nei considerando da 7 a 9 del regolamento provvisorio la Commissione ha invitato a presentare osservazioni sulla rappresentatività di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(7)Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che un produttore dell'Unione doveva essere escluso dal campione poiché i suoi dati falsavano i risultati per tutta l'industria. Un secondo produttore esportatore cinese ha sottolineato che la Vallourec era la società più grande del campione e quindi non era chiaro se il campione fosse rappresentativo o no per l'industria dell'Unione. Il denunciante ha sostenuto che la concorrenza dei produttori cinesi è sempre più evidente anche per i prodotti su misura e di alta gamma. Egli ha inoltre sottolineato che i prodotti petroliferi e del gas sono esportati prevalentemente al di fuori dell'Unione e quindi questa differenza nella gamma dei prodotti svolge solo un ruolo minore nel mercato dell'Unione.

(8)La Commissione ha chiesto dati supplementari e ha effettuato un'ulteriore visita di verifica nei locali del produttore dell'Unione. I risultati hanno dimostrato che tale produttore fabbrica una gamma più ampia di tipi di prodotto rispetto agli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione, ma questa larga gamma di prodotti, comprendente tubi destinati alla produzione di energia elettrica, petrolio e gas e al settore delle costruzioni, rientrava nella definizione del prodotto. I produttori dell'Unione e i produttori cinesi sono presenti sia sul mercato dei prodotti di base sia su quello dei prodotti di alta gamma. Lo specifico produttore dell'Unione rappresenta una parte sostanziale della produzione dell'Unione. La Commissione ha quindi concluso che il produttore dell'Unione fa parte dell'industria dell'Unione e che non vi sono motivi per escluderlo dal campione. Qualsiasi impatto ingiustificato della situazione particolare di questa società sul pregiudizio generale è stato affrontato con l'adeguamento o la ponderazione dei costi, come spiegato nei considerando 81, 84 e 146.

(9)L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha ribadito le sue osservazioni precedenti contrarie all'apertura dell'inchiesta, tra cui l'opposizione al metodo di selezione di un campione preliminare prima dell'apertura dell'inchiesta. Essa ha anche asserito che la denuncia era priva di fondamento, qualitativamente scarsa e basata su supposizioni, che la definizione del prodotto era troppo ampia e raggruppava prodotti troppo diversi e che gli elementi riservati erano troppo numerosi.

(10)La Commissione ha ricordato che le parti interessate avevano la possibilità di presentare osservazioni sulla selezione preliminare delle società incluse nel campione. Le osservazioni dell'associazione cinese sono pervenute solo dopo la scadenza del termine, quando il campione che era già stato confermato. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda le altre affermazioni, la Commissione ha sottolineato che nella fase della denuncia non era ancora necessario disporre degli stessi elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio che sarebbero necessari per l'istituzione di misure. Le affermazioni riguardanti gli allegati riservati della denuncia sono state esaminate e la giustificazione della riservatezza è stata confermata. In ogni caso l'associazione cinese ha ricevuto una risposta dettagliata alle sue argomentazioni contrarie all'apertura dell'inchiesta.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0804

 

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