Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/794 della Commissione del 10 Maggio 2017 che approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 (2) della Commissione stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco include il diossido di silicio Kieselgur.

(2)Il diossido di silicio Kieselgur è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 18 dicembre 2015.

(4)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'11 ottobre 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(5)In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti diossido di silicio Kieselgur possono essere considerati conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)È pertanto opportuno approvare il diossido di silicio Kieselgur ai fini del suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(7)È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il diossido di silicio Kieselgur è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 Maggio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0794

 

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