La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19, lettera d,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (2) è stata designata l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) con i suoi laboratori per la sanità animale e le malattie degli equini, Francia, come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini diverse dalla peste equina; nell'allegato del medesimo regolamento sono indicati le sue funzioni, i suoi compiti e le procedure per quanto riguarda la collaborazione con i laboratori preposti alla diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri.
(2)Con il regolamento (CE) n. 180/2008, nella versione adottata dalla Commissione nel 2008, veniva designata l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per un periodo iniziale di cinque anni con scadenza il 30 giugno 2013. Il regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione (3) ha aggiornato il regolamento (CE) n. 180/2008 per quanto riguarda il nome dell'istituto, modificandolo in Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Il regolamento (CE) n. 180/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2013 della Commissione (4), ha prorogato il periodo di designazione dell'ANSES di cinque anni, portando la scadenza al 30 giugno 2018.
(3)Per oltre otto anni l'ANSES ha svolto le sue funzioni, i suoi compiti e le sue procedure migliorando in modo significativo le capacità dei laboratori di riferimento nazionali per la diagnosi e la diagnosi differenziale di certe malattie degli equini.
(4)Al fine di garantire l'elevata qualità e l'uniformità dei risultati delle analisi e delle diagnosi nell'Unione è importante che l'ANSES continui a svolgere le proprie attività come laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina per un ulteriore periodo di cinque anni.
(5)Il regolamento (CE) n. 180/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 180/2008, la data «30 giugno 2018» è sostituita dalla data «30 giugno 2023».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Maggio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0793