Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/270 della Commissione del 16 Febbraio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2010/38/UE della Commissione (2) fornisce ulteriori informazioni di conferma sulle stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile, sulle concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile e sulle condizioni di macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nei cereali non superino i livelli naturali di fondo.

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)Il notificante ha presentato informazioni supplementari per confermare la valutazione dei rischi relativi al destino del fluoruro di solforile nell'atmosfera e ai residui di ione fluoruro nei prodotti di macinatura presenti nella macchina durante la fumigazione.

(4)Il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante. Il 4 giugno 2015 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(5)La Commissione ha ritenuto che, in base alle informazioni supplementari fornite dal notificante, non è possibile escludere la possibilità che i livelli residui presenti nei prodotti di macinatura durante la fumigazione superino la concentrazione naturale di fondo di ione fluoruro o che non rispettino i livelli massimi di residuo pertinenti. Le condizioni di approvazione dovrebbero pertanto essere modificate per assicurare che i prodotti di macinatura presenti negli impianti trattati siano sempre conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La Commissione ha inoltre ritenuto che le informazioni trasmesse non dimostrano la stabilità del fluoruro di solforile nella troposfera; di conseguenza è necessario anche monitorarne ulteriormente le concentrazioni troposferiche finché non ne sia pienamente dimostrata la stabilità e fornire regolarmente, ogni cinque anni, informazioni al riguardo alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(6)Il fluoruro di solforile è inoltre approvato come sostanza attiva biocida a norma della direttiva 2009/84/CE della Commissione (6). In base alle stesse preoccupazioni circa il destino ambientale del fluoruro di solforile che sussistono per i suoi usi come pesticida sono state richieste ulteriori informazioni comprendenti un monitoraggio delle sue concentrazioni troposferiche. Le scadenze per la presentazione delle informazioni dovrebbero coincidere, al fine di evitare una duplicazione di lavoro e razionalizzare il processo di valutazione.

(7)L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

(9)È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario a modificare o revocare le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile non conformi alle condizioni di approvazione più rigide.

(10)Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti fluoruro di solforile, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile entro il 9 settembre 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 Febbraio 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0270

 

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