La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi.
(2)La Commissione dovrebbe adattare, su basi regolari e almeno ogni cinque anni, l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III. Poiché quest'ultimo è stato aggiornato da ultimo dal regolamento (UE) n. 656/2011 della Commissione (2), l'elenco allegato a detto regolamento va aggiornato per coprire gli anni dal 2016 al 2020.
(3)In ragione del numero di sostanze interessate e della complessità del processo di identificazione e classificazione dei composti pertinenti, per le autorità statistiche nazionali risulta difficile acquisire la gamma di strumenti necessari per raccogliere informazioni sugli usi e sull'immissione sul mercato dei pesticidi. Di conseguenza andrebbero prese in considerazione solo le sostanze cui è stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione dei composti chimici o dei pesticidi, riconosciute a livello internazionale: il Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society e il Collaborative International Pesticides Analytical Council.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 Febbraio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0269