Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione del 16 Febbraio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 925/2009 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,0 % sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg («il prodotto in esame»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») per tutte le società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

(2)Nel dicembre 2015 il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione (3) ha esteso le misure per lo stesso prodotto («il riesame in previsione della scadenza»).

(3)Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto alle misure istituite dal regolamento iniziale è denominata «l'inchiesta iniziale».

1.2.Apertura in seguito a una domanda

(4)Il 18 aprile 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda secondo cui le misure in vigore sulle importazioni di determinati fogli di alluminio vengono eluse con l'importazione di prodotti in esame leggermente modificati dalla RPC.

(5)Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo a causa della minaccia di ritorsioni commerciali. La Commissione ha considerato giustificata la richiesta e ha accettato di mantenere riservata l'identità del richiedente.

(6)La domanda conteneva elementi di prova che dimostravano che in seguito all'istituzione delle misure in vigore ha avuto luogo una significativa modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni nell'Unione dalla RPC, che sembrava essere causata dall'istituzione delle misure in vigore. Presumibilmente non esiste alcuna motivazione o giustificazione sufficiente per tale modificazione oltre all'istituzione delle misure in vigore.

(7)Gli elementi di prova disponibili hanno inoltre dimostrato che gli effetti riparatori delle misure in vigore venivano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo. Essi hanno evidenziato che le crescenti importazioni del prodotto leggermente modificato erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.

(8)Gli elementi di prova hanno infine dimostrato che durante l'inchiesta iniziale i prodotti leggermente modificati sono stati oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito per il prodotto simile, cioè il prodotto fabbricato dall'industria dell'Unione che ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in esame.

(9)Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Essa ha avviato quindi la presente inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione (4) («il regolamento di apertura»). In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre disposto, con il regolamento di apertura, che le autorità doganali sottopongano a registrazione le importazioni del prodotto in esame leggermente modificato provenienti dalla RPC.

1.3.Inchiesta

(10)La Commissione ha debitamente informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC, i produttori esportatori e gli operatori commerciali della RPC, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0271

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
13327
Ieri:
20053
Settimana:
185486
Mese:
556272
Totali:
88921244
Oggi è il: 17-11-2024
Il tuo IP è: 18.226.214.10