La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
(2)Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
(3)Nell'allegato II sono già elencati diversi sali di nitrati in quanto possono essere impropriamente utilizzati come precursori di esplosivi. Il nitrato di magnesio, venduto in forma di esaidrato, pur essendo una sostanza con proprietà analoghe, non è ancora ripresa in tale allegato.
(4)Il nitrato di magnesio esaidrato può essere attualmente utilizzato come alternativa non controllata ai sali di nitrati elencati nell'allegato II. Inoltre negli ultimi anni si sono avute notizie di un suo uso improprio al di fuori dell'Unione come precursore di esplosivi.
(5)Gli sviluppi nell'uso improprio del nitrato di magnesio esaidrato non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.
(6)Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
(7)Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità del nitrato di magnesio esaidrato, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è aggiunta la seguente sostanza:
«Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)
2834 29 80
3824 90 96 »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Novembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0215