Regolamento Delegato (UE) 2017/216 della Commissione del 30 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.

(2)Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.

(3)Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa. La polvere di magnesio è una sostanza con proprietà molto simili a quelle dell'alluminio.

(4)L'immissione sul mercato e l'uso delle polveri di alluminio e di magnesio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di polvere di alluminio per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.

(5)Gli sviluppi nell'uso improprio delle polveri di alluminio e di magnesio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tali sostanze da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alle stesse.

(6)Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.

(7)La polvere di alluminio è oggetto di un atto delegato distinto per la sua aggiunta all'allegato II. In questo modo, tuttavia, la polvere di magnesio resterebbe un'alternativa realistica non soggetta a controlli.

(8)Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di magnesio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è aggiunta la seguente sostanza:

«Magnesio, polveri

(CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

ex 8104 30 00 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 Novembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0216

 

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