La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
(2)Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
(3)Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa.
(4)L'immissione sul mercato e l'uso della polvere di alluminio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di tale sostanza per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.
(5)Gli sviluppi nell'uso improprio della polvere di alluminio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.
(6)Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
(7)Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di alluminio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è così modificata:
a)Il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente:
«Codice della nomenclatura combinata (NC) (1)»;
b)E’ aggiunta la seguente sostanza:
«Alluminio, polveri
(CAS RN 7429-90-5) (2) (3)
ex 7603 10 00
ex 7603 20 00
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Novembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0214