La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Per sostenere la Commissione nel monitoraggio e nella valutazione del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei regolamenti specifici di cui al suo articolo 2, e per consentire un'analisi integrata a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero seguire un approccio uniforme, nella misura del possibile, nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione.
(2)Gli esperti degli Stati membri in materia di monitoraggio e valutazione hanno cooperato con la Commissione nell'elaborazione degli indicatori comuni di risultato e di impatto, che dovrebbero essere utilizzati per valutare l'attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei regolamenti specifici. Tali indicatori integrano l'elenco di indicatori comuni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), all'allegato IV del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all'allegato IV del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(3)Gli esperti degli Stati membri in materia di monitoraggio e valutazione hanno cooperato con la Commissione nell'elaborazione di quesiti comuni di valutazione per valutare l'attuazione dei programmi nazionali da parte degli Stati membri. I quesiti di valutazione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 55, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 514/2014.
(4)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.
(5)La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 e dal presente regolamento, né è soggetta alla loro applicazione,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Ciascuno Stato membro designa, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione e ne definisce i compiti.
I coordinatori del monitoraggio e della valutazione, mediante una rete di collegamenti facilitati dalla Commissione:
a)Scambiano esperienze sulle migliori prassi in materia di monitoraggio e valutazione;
b)Contribuiscono all'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrato dal presente regolamento;
c)Agevolano la valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali prevista dagli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrata dal presente regolamento;
d)Collaborano con la Commissione per elaborare un documento che fornisca gli orientamenti sulla valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.
Articolo 2
1.Le relazioni di valutazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 si conformano al modello che sarà elaborato dalla Commissione, che comprenderà i quesiti di valutazione previsti dagli allegati I e II del presente regolamento.
2.Le relazioni di valutazione utilizzano gli indicatori di cui agli allegati III e IV. La Commissione esplicita la definizione, la fonte e i dati di riferimento degli indicatori elencati negli allegati III e IV nel documento che fornisce gli orientamenti sulle modalità di svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.
3.Gli Stati membri trasmettono le relazioni di valutazione mediante il sistema di scambio elettronico di dati («SFC 2014») istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione (5).
4.A norma dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, l'autorità responsabile consulta il comitato di sorveglianza in merito alle relazioni annuali di esecuzione e al seguito da dare alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate nelle relazioni di valutazione prima di presentare i documenti alla Commissione.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 3 Ottobre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0207