Regolamento Delegato (UE) 2017/208 della Commissione del 31 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 423, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 l'ente deve aggiungere un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni in strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente, se rilevanti. Tenuto conto dell'aspetto della rilevanza, è urgente definire il concetto di deflusso aggiuntivo (ulteriore) corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati, mentre la rilevanza per quanto riguarda il fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni di finanziamento e altri contratti dell'ente sarà esaminata in una fase successiva.

(2)Dato che l'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a un fabbisogno di garanzie reali, le regole da introdurre dovrebbero essere limitate alle operazioni in strumenti derivati assistite da garanzia reale, incluse quelle con scadenza entro 30 giorni.

(3)Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e i mercati dei derivati, il calcolo dei deflussi aggiuntivi di garanzie reali dovrebbe essere basato sul metodo standardizzato di analisi dei dati storici per le variazioni della valutazione di mercato elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Comitato di Basilea») per la determinazione di tali deflussi aggiuntivi di garanzie reali, che utilizza a tal fine il massimo deflusso o afflusso netto cumulativo aggregato di garanzie reali verificatosi alla fine di tutti i periodi di 30 giorni durante i 24 mesi precedenti a livello di portafoglio.

(4)L'Autorità bancaria europea («ABE») ha presentato alla Commissione il progetto di norme tecniche di regolamentazione. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha informato l'ABE della sua intenzione di non approvare il progetto, spiegando i motivi della non approvazione. L'ABE ha ripresentato il progetto di norme tecniche di regolamentazione nella forma di un parere formale in cui accetta l'approccio proposto dalla Commissione basato rigorosamente sul metodo standardizzato di analisi dei dati storici elaborato dal Comitato di Basilea.

(5)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha ripresentato alla Commissione.

(6)L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Rilevanza delle operazioni di un ente in strumenti derivati

1.Le operazioni di un ente in strumenti derivati sono considerate rilevanti ai fini dell'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, se in qualsiasi momento nel corso dei due anni precedenti il totale degli importi nozionali di tali operazioni ha superato il 10 % dei deflussi netti di liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.Ai fini del paragrafo 1, i deflussi netti di liquidità sono calcolati senza la componente del deflusso aggiuntivo di cui all'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Calcolo del deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati

1.Il deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati considerate rilevanti in applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento è pari al massimo flusso netto assoluto di garanzie reali su periodi di 30 giorni verificatosi nel corso dei 24 mesi precedenti la data del calcolo del requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.Gli enti possono trattare su base netta gli afflussi e i deflussi delle operazioni solo quando sono eseguite nell'ambito dello stesso accordo tipo di compensazione. Il valore netto assoluto del flusso di garanzie reali si basa sia sui deflussi che sugli afflussi verificatisi e la compensazione è calcolata a livello di portafoglio dell'ente.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 Ottobre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0208

 

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