La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
A.PROCEDURA
(1)Il 29 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato («PET») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(2)La domanda è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilentereftalato (Committee of Polyethylene Terephthalate Manufacturers in Europe — «CPME») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di PET.
(3)Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2010 del Consiglio (2). La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
(4)Il 13 novembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di PET originario della RPC.
(5)La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento di riesame i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, le autorità della RPC e tutti i produttori noti dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(6)È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.
B.RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(7)Con lettera del 17 novembre 2016 indirizzata alla Commissione, il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame in previsione della scadenza.
(8)Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della domanda, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
(9)L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che il procedimento di riesame in questione dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni a sostegno della conclusione che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
(10)La Commissione conclude pertanto che il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di PET originario della RPC debba essere chiuso.
(11)La chiusura del procedimento di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato al codice NC 3907610000, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 Febbraio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0206