Decisione (UE) 2017/176 della Commissione del 25 Gennaio 2017 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 prevede che per l'assegnazione dell'Ecolabel UE si stabiliscano criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti.

(3)La decisione 2010/18/CE (2) ha stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di verifica per i rivestimenti del suolo in legno, validi fino al 31 dicembre 2016.

(4)Al fine di rispecchiare al meglio la gamma di rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù presenti sul mercato nonché lo stato dell'arte di tali prodotti e tenere conto delle innovazioni degli ultimi anni, si ritiene opportuno modificare la dicitura e l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti nonché stabilire un insieme rivisto di criteri Ecolabel UE.

(5)Questi criteri rivisti mirano all'utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile secondo un approccio fondato su un'analisi del ciclo di vita che limiti il consumo energetico, l'uso di composti pericolosi, i livelli di residui pericolosi, il contributo dei rivestimenti del suolo all'inquinamento atmosferico interno e che promuova prodotti durevoli e di elevata qualità. I criteri rivisti, insieme alle relative prescrizioni di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti.

(6)Il codice corrispondente al gruppo di prodotti è parte integrante dei numeri di registrazione del marchio Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione Ecolabel UE ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù conformi ai criteri Ecolabel UE, è necessario assegnare un numero di codice a detto gruppo di prodotti.

(7)Occorre pertanto abrogare la decisione 2010/18/CE.

(8)Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i rivestimenti del suolo in legno sulla base dei criteri ecologici di cui alla decisione 2010/18/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai requisiti dei criteri aggiornati. I produttori dovrebbero inoltre poter presentare le domande in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2010/18/CE per un periodo sufficiente.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0176

 

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