La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 913/2010, i ministeri competenti per il trasporto ferroviario dell'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia hanno inviato alla Commissione una lettera d'intenti, pervenuta il 7 aprile 2016. La lettera conteneva la proposta riguardante la realizzazione del corridoio ferroviario per il trasporto merci «Amber» sul territorio di questi quattro Stati membri.
(2)La Commissione, dopo aver esaminato tale proposta a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 913/2010, ritiene che essa sia conforme a detto articolo per i motivi esposti di seguito.
(3)Nella proposta sono stati presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento. Il corridoio merci proposto, che attraversa il territorio di più di tre Stati membri, facilita i collegamenti tra i porti marittimi sull'Adriatico nella Repubblica di Slovenia, i porti fluviali sul Danubio in Ungheria e la Repubblica slovacca; migliora i collegamenti con i principali terminali intermodali ferroviario-stradali negli Stati membri interessati e fornisce una via diretta per il trasporto merci a est delle Alpi; può favorire lo sviluppo del traffico ferroviario con la Serbia e potenzialmente di quello che attraversa il confine orientale dell'UE e il ponte continentale Europa-Asia.
(4)Inoltre, i risultati degli studi di mercato a sostegno del corridoio merci «Amber» indicano l'esistenza di una domanda di utilizzo della via proposta, compreso il percorso andata e ritorno tra il porto di Capodistria e l'entroterra attraverso l'Ungheria occidentale e tra le regioni orientali della Polonia, della Slovacchia e dell'Ungheria. Gli studi evidenziano un potenziale per il trasferimento modale e per un aumento del traffico lungo il corridoio.
(5)I gestori dell'infrastruttura interessati hanno espresso il loro pieno appoggio a tale nuovo corridoio merci e, come indicato nella lettera d'intenti, i richiedenti potenziali hanno espresso il loro interesse all'utilizzo.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 913/2010,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La lettera d'intenti ricevuta il 7 aprile 2016, riguardante la realizzazione del corridoio merci «Amber», inviata alla Commissione dai ministeri competenti per il trasporto ferroviario dell'Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia e che propone il percorso Capodistria — Lubiana –/Zalaszentivan — Sopron/Csorna –/(confine ungaro-serbo) — Kelebia — Budapest –/– Komárom — Leopoldov/Rajka — Bratislava — Žilina — Katowice/Cracovia — Varsavia/Łuków — Terespol — (confine polacco-bielorusso) quale tracciato principale per il corridoio merci «Amber» è conforme all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 913/2010.
Articolo 2
L'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 Gennaio 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0177