La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) può essere assegnato a servizi con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
(2)Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
(3)Le decisioni 2009/564/CE (2) e 2009/578/CE (3) hanno stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica rispettivamente per i servizi di campeggio e per i servizi di ricettività turistica, validi fino al 31 dicembre 2016.
(4)Al fine di riflettere al meglio le caratteristiche comuni dei servizi di campeggio e dei servizi di ricettività turistica e al fine di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza nell'amministrazione dei criteri, si ritiene opportuno far confluire entrambi i prodotti in un gruppo unico di prodotti denominato «strutture ricettive».
(5)I criteri riveduti mirano a promuovere l'uso delle fonti d'energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell'ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti.
(6)Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione Ecolabel UE alle strutture ricettive conforme ai criteri in materia, è necessario assegnare un numero di codice a tale gruppo di prodotti.
(7)Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE dovrebbero pertanto essere abrogate.
(8)È opportuno istituire un periodo transitorio per i richiedenti ai cui servizi di ricettività turistica o servizi di campeggio sia stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per il servizio di campeggio e di ricettività turistica sulla base dei criteri fissati rispettivamente nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE, affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri servizi e conformarsi ai criteri riveduti. I richiedenti dovrebbero altresì poter presentare le domande sulla base dei criteri ecologici stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE per un periodo sufficiente.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0175