Decisione (UE) 2017/14 della Commissione del 5 Gennaio 2017.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 (3) della Commissione è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende situate in diversi Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva del Consiglio 2005/94/CE (4).

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 stabilisce anche che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza devono essere mantenute perlomeno fino alle date indicate nell'allegato. Tali date tengono conto della necessaria durata delle misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE.

(3)In seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 nell'Unione, nello specifico in Bulgaria, in Germania, in Francia, in Ungheria, nei Paesi Bassi, in Polonia e nel Regno Unito, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 è stato modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/2219 (5), (UE) 2016/2279 (6) e (UE) 2016/2367 (7) al fine di rettificare le zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'Unione e dell'istituzione di nuove zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti di tali Stati membri, in conformità della direttiva 2005/94/CE.

(4)Dalla data delle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2367, la Bulgaria, la Germania, la Francia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai.

(5)In aggiunta a ciò la Croazia, la Romania e la Slovacchia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 sul loro territorio in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e hanno anche adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai. I suddetti tre Stati membri non sono attualmente elencati nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.

(6)I Paesi Bassi e l'Austria hanno inoltre istituito zone di sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE in seguito alla conferma della presenza di focolai in Slovacchia e in Germania.

(7)In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria, dalla Germania, dalla Francia, dalla Croazia, dall'Ungheria, dai Paesi Bassi, dall'Austria, dalla Polonia, dalla Romania e dalla Slovacchia in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(8)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria, la Germania, la Francia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria e la Polonia, le modifiche apportate alle zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica. Le zone di tali Stati membri attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbero pertanto essere modificate.

(9)È necessario inoltre definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Croazia, la Romania e la Slovacchia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 dovrebbe pertanto essere ulteriormente modificato al fine di includere le zone istituite dalla Croazia, dalla Romania e dalla Slovacchia come zone di protezione e sorveglianza in conformità della direttiva 2005/94/CE.

(10)È pertanto necessario modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0014

 

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