Regolamento (UE) 2016/2390 del Consiglio del 19 Dicembre 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La produzione dell’Unione di 110 prodotti agricoli e industriali che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1) è inadeguata o inesistente. Di conseguenza, è nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») per questi prodotti.

(2)Occorre modificare le condizioni relative a 38 sospensioni dei dazi autonomi della TDC che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Per quanto riguarda alcune misure in vigore, la classificazione è stata adattata per consentire all’industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è stato aggiornato per tener conto della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le modifiche riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o degli obblighi relativi alla destinazione particolare. Inoltre, alla luce dell’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (2) e delle modifiche della nomenclatura combinata di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione (3), è opportuno modificare 441 prodotti. È opportuno sopprimere dall’elenco delle sospensioni contenuto nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.

(3)È inoltre necessario, nell’interesse dell’Unione, modificare il termine ultimo per il riesame obbligatorio di 206 dei prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 per consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Le sospensioni dei dazi autonomi della TDC relative a tali prodotti sono state riesaminate ed è opportuno fissare nuove date per il successivo riesame obbligatorio.

(4)Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per 18 prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. Inoltre, secondo la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (4) («comunicazione della Commissione»), per ragioni di ordine amministrativo e finanziario, le richieste non possono esssere prese in considerazione quando l’importo dei dazi doganali non riscossi è valutato inferiore a 15 000 EUR all’anno. Il riesame obbligatorio delle sospensioni in vigore ha evidenziato che le importazioni nell’ambito di 71 sospensioni non raggiungono tale soglia. È opportuno pertanto sopprimere anche tali sospensioni da tale allegato. È opportuno inoltre sopprimere da detto allegato 27 sospensioni a seguito dell’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, che ha ridotto a zero il dazio applicabile ai prodotti in questione.

(5)A fini di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche da apportare, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(7)Al fine di evitare interruzioni nell’applicazione del regime delle sospensioni autonome e di rispettare le norme stabilite nella comunicazione della Commissione, le modifiche riguardanti le sospensioni relative ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate dal 1o gennaio 2017. È opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 Dicembre 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

L. SÓLYMOS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1483614657991&uri=CELEX:32016R2390

 

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