Decisione (UE) 2016/2395 della Commissione del 5 Agosto 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 5 luglio 2011 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione due misure di aiuto di Stato. La misura I riguardava sovvenzioni a favore degli abitanti di complessi abitativi che, per garantire la continuità della ricezione dei canali in chiaro («Free-to-air», FTA) (2) finora trasmessi sulla banda di frequenza 790-862 MHz («800 MHz»), hanno dovuto adattare l'infrastruttura esistente per la televisione digitale terrestre («TDT») o passare a un'altra piattaforma di loro scelta. La misura II prevedeva il risarcimento a emittenti pubbliche e private dei costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'obbligo di trasmettere contemporaneamente su due bande durante il processo di liberazione del dividendo digitale (3) («simulcast»).

(2)In seguito allo scambio di comunicazioni scritte con le autorità spagnole sulle misure notificate, il 25 aprile 2012 la Commissione ha adottato la decisione (4) di non sollevare obiezioni sulla misura I e di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») in relazione alla misura II, per quanto concerne sia le emittenti pubbliche che quelle private. La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio») è stata pubblicata il 19 luglio 2012 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

(3)Le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di avvio con lettere del 29 giugno 2012, del 12 dicembre 2012 e del 6 giugno 2013. Sono state organizzate anche due teleconferenze con le autorità spagnole: la prima il 24 giugno 2013 e la seconda il 3 giugno 2014. Inoltre, si sono tenuti tre incontri con le medesime autorità: il primo nel giugno 2014, il secondo nel dicembre 2014 e il terzo nel marzo 2015.

(4)La Commissione ha altresì ricevuto osservazioni da Abertis Telecom (6) («Abertis») con lettera del 7 agosto 2012, da Sociedad Gestora de Televisión NET TV («NET TV») con lettera del 14 agosto 2012, da Broadcast Networks Europe («BNE») con lettera del 17 agosto 2012, dall'Unione europea di radiodiffusione («UER») con lettere del 20 agosto 2012 e del 21 giugno 2013, e infine da SES Astra («Astra») con lettere del 19 agosto 2012 e del 30 ottobre 2012. Nel corso dell'indagine, sono stati tenuti vari incontri e teleconferenze: tra la Commissione e l'UER nel giugno e dicembre 2013 e nel giugno e dicembre 2014, e tra la Commissione e Astra nel giugno, luglio e dicembre 2013 e nell'aprile e novembre 2014. Le autorità spagnole hanno trasmesso i loro commenti sulle osservazioni di Astra il 12 dicembre 2012.

(5)Il 3 settembre 2014 le autorità spagnole hanno ritirato la notifica concernente il risarcimento dei costi per la trasmissione in simulcast sostenuti da emittenti pubbliche (ma non private) e hanno comunicato alla Commissione che il Regio decreto 677/2014 sulla concessione di sussidi diretti a emittenti pubbliche era inteso a coprire tale risarcimento sulla base del concetto di servizi di interesse economico generale («SIEG»). Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola (7) il 6 agosto 2014 (8).

(6)Le autorità spagnole non hanno presentato alcuna modifica ulteriore alla notifica relativa alla misura II.

(7)Considerando che la parte della misura II concernente le emittenti pubbliche è stata ritirata dalle autorità spagnole nel settembre 2014,, il procedimento di indagine formale riguardante tale parte della medesima misura è ormai privo di fondamento. La Commissione ha pertanto deciso di chiudere il procedimento di indagine formale per quanto concerne tale parte della misura II. La presente decisione riguarda esclusivamente il risarcimento notificato dei costi del simulcast a favore delle emittenti private («misura»).

2.DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.Contesto

(8)Trarre beneficio dal dividendo digitale utilizzando la banda larga senza fili per garantire la copertura di tutte le aree, comprese le regioni più remote e rurali è un obiettivo importante dell'agenda digitale europea (9) e quindi parte della strategia Europa 2020 (10). Per realizzare le reti senza fili, gli operatori mobili necessitano, per la trasmissione dei segnali, di frequenze radio di cui c'è scarsità. Se negli Stati membri dette frequenze sono occupate da reti televisive terrestri, le emittenti terrestri devono essere spostate su un'altra piattaforma di trasmissione (banda larga, cavo o satellite) o su un'altra frequenza (inutilizzata) nello spettro disponibile adatto allo scopo. Nel 2009, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di garantire che tutti i servizi di trasmissione radiotelevisiva terrestre abbandonassero la tecnologia di trasmissione analogica e di sostenere i provvedimenti normativi tesi a rendere la preziosa banda di frequenza di 800 MHz disponibile ai servizi di comunicazione elettronica. Detto processo è denominato liberazione del dividendo digitale (11) e riguarda esclusivamente i servizi di radiodiffusione televisiva terrestre.

(9)La liberazione del dividendo digitale genera costi di transizione per le emittenti terrestri che comprendono i costi per la trasmissione simultanea del segnale sulle bande di frequenza vecchie e nuove (12).

2.2.Politica europea in materia di liberazione del dividendo digitale

(10)Negli ultimi anni, il settore della radiodiffusione è stato oggetto di importanti cambiamenti dovuti all'introduzione delle tecnologie digitali. Rispetto alla televisione analogica, la trasmissione digitale di segnali televisivi consente un migliore utilizzo del limitato spettro di frequenze disponibili e, quindi, un maggior numero di canali televisivi. La comunicazione della Commissione del 2003 sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (13) sottolinea i vantaggi del passaggio alla trasmissione digitale e ha avviato il dibattito sugli orientamenti politici dell'UE in merito a questioni quali la quantità di spettro da liberare e il suo utilizzo futuro.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1483614657991&uri=CELEX:32016D2395

 

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