Regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (l'«Ufficio») ha il compito di monitorare periodicamente l'attuazione, da parte dell'Ufficio, delle sue funzioni d'indagine, al fine di rafforzarne l'indipendenza.

(2)Il quadro di esecuzione degli stanziamenti di bilancio relativi ai membri del comitato di vigilanza dovrebbe essere istituito in modo tale da dissipare ogni dubbio di eventuali interferenze dell'Ufficio nello svolgimento delle loro funzioni. È opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per istituire tale quadro, garantendo nel contempo che gli stanziamenti per il funzionamento del comitato di vigilanza continuino a essere trasparenti come prima.

(3)Per garantire l'efficace ed efficiente funzionamento del comitato di vigilanza, il suo segretariato dovrebbe essere assicurato direttamente dalla Commissione, indipendentemente dall'Ufficio, e la Commissione dovrebbe fornire al segretariato mezzi adeguati per lo svolgimento delle sue funzioni. Al fine di salvaguardare l'indipendenza del comitato stesso, è opportuno che la Commissione si astenga dall'interferire con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.

(4)Qualora l'Ufficio nomini un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, il responsabile della protezione dei dati dovrebbe continuare a occuparsi del trattamento dei dati da parte del segretariato del comitato di vigilanza.

(5)È opportuno che gli obblighi di riservatezza del personale del segretariato del comitato di vigilanza continuino ad applicarsi.

(6)A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e, il 18 marzo 2016, ha deciso di non esprimere alcun parere,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato:

1)L'articolo 10 è così modificato:

a)Al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Al responsabile della protezione dei dati compete il trattamento dei dati dell'Ufficio e del segretariato del comitato di vigilanza.»;

b)Al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Conformemente allo statuto, il personale dell'Ufficio e il personale del segretariato del comitato di vigilanza si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico legalmente, e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio.

I membri del comitato di vigilanza sono vincolati allo stesso obbligo del segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e continuano a essere vincolati a tale obbligo anche dopo la fine del loro mandato.»;

2)All'articolo 15, il paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

«8.Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione, indipendentemente dall'Ufficio, in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.

I funzionari assegnati al segretariato del comitato di vigilanza non richiedono né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo, organismo o agenzia per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di controllo del comitato di vigilanza.»;

3)L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Finanziamento

Gli stanziamenti complessivi dell'Ufficio sono iscritti in una linea di bilancio specifica all'interno della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione. Gli stanziamenti relativi al comitato di vigilanza e al suo segretariato sono iscritti nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è allegata alla tabella dell'organico della Commissione. La tabella dell'organico della Commissione comprende il segretariato del comitato di vigilanza.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 Ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

I. LESAY

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2030

 

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