Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) istituisce un regime fitosanitario.

(2)Il 21 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a procedere a una valutazione del suddetto regime fitosanitario.

(3)In considerazione dei risultati della suddetta valutazione e delle esperienze acquisite con l'applicazione della direttiva 2000/29/CE, risulta opportuno sostituire quest'ultima. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme, l'atto che sostituisce la suddetta direttiva dovrebbe assumere la forma di un regolamento.

(4)L'aspetto fitosanitario è estremamente importante per la produzione vegetale, il patrimonio forestale, le aree naturali e le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli a un livello accettabile.

(5)La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla FAO nella 29a sessione del novembre 1997. L'Unione e tutti i suoi Stati membri sono parti contraenti dell'IPPC.

(6)Per stabilire l'ambito d'applicazione del presente regolamento è diventato importante tenere conto di aspetti biogeografici, onde evitare l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio dell'Unione europea degli organismi nocivi non presenti su tale territorio. Di conseguenza, Ceuta, Melilla e, con l'eccezione di Madera e delle Azzorre, le regioni ultraperiferiche degli Stati membri di cui all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione territoriale del presente regolamento. I riferimenti ai paesi terzi dovrebbero essere intesi come riferimenti anche a detti territori esclusi.

(7)La direttiva 2000/29/CE stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti in relazione alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali e contro la diffusione di detti organismi nella Comunità. Essa prescrive che gli Stati membri debbano attuare misure di controllo adeguate ed efficaci. Tali misure ufficiali di controllo adeguate ed efficaci dovrebbero essere mantenute anche in futuro. Nell'ambito del pacchetto «Regole più intelligenti per alimenti più sicuri», il presente regolamento dovrebbe prevedere soltanto un numero limitato di disposizioni in materia di controlli ufficiali dal momento che tali disposizioni dovrebbero essere previste nell'ambito della legislazione orizzontale sui controlli ufficiali.

(8)È opportuno stabilire criteri per l'identificazione degli organismi nocivi per i quali è necessaria l'adozione di misure volte a prevenirne l'introduzione e la diffusione in tutto il territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti «organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione». È inoltre opportuno stabilire criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali è necessario adottare misure di controllo solo in relazione a una o più parti del territorio dell'Unione. Tali organismi sono definiti «organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette». Qualora tali organismi siano piante, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe incentrarsi, in particolare, su quelle che sono parassite di altre piante e, di conseguenza, maggiormente dannose per la salute delle piante.

(9)Affinché le attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione possano essere concentrate su quelli aventi il potenziale impatto economico, ambientale o sociale più grave per il territorio dell'Unione, è opportuno redigere un elenco ristretto di tali organismi nocivi («organismi nocivi prioritari»).

(10)Per garantire che siano intraprese azioni efficaci e tempestive nel caso in cui si rilevi che siano presenti o si sospetti che siano presenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno applicare obblighi di notifica per gli Stati membri, gli operatori professionali e il pubblico.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2031

 

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