Regolamento (UE) 2016/2032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dei trasporti ferroviari nell'Unione.

(2)La Commissione necessita di statistiche sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri per monitorare e sviluppare la politica comune dei trasporti nonché gli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.

(3)Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono inoltre necessarie affinché la Commissione possa preparare e monitorare le azioni dell'Unione nel settore della sicurezza dei trasporti. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie raccoglie i dati sugli incidenti nel quadro dell'allegato I della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per quanto riguarda gli indicatori comuni sulla sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

(4)E’ importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l'impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine e nell'ottica di fornire ai cittadini dell'Unione e ad altre parti interessate informazioni utili e facilmente accessibili in materia di sicurezza dei trasporti ferroviari e di interoperabilità del sistema ferroviario, compresa l'infrastruttura ferroviaria, si dovrebbero stabilire accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra i servizi della Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.

(5)La maggior parte degli Stati membri che trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui passeggeri a norma del regolamento (CE) n. 91/2003 comunica in genere gli stessi dati sia nell'ambito dei dati provvisori che di quelli definitivi.

(6)Nella produzione di statistiche europee è opportuno contemperare le esigenze degli utilizzatori con gli oneri che gravano sui rispondenti.

(7)Eurostat ha effettuato, all'interno del suo gruppo di lavoro e della task force sulle statistiche dei trasporti ferroviari, un'analisi tecnica dei dati esistenti sulle statistiche dei trasporti ferroviari raccolti nel quadro degli atti giuridici vincolanti dell'Unione nonché della politica di diffusione allo scopo di semplificare il più possibile le varie attività necessarie per la produzione di statistiche, al contempo provvedendo affinché il prodotto finale resti in linea con le esigenze attuali e future degli utenti.

(8)Nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza da essa acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, la Commissione riferiva il fatto che gli sviluppi a lungo termine comporteranno probabilmente la soppressione o la semplificazione dei dati già raccolti a norma di tale regolamento e che lo scopo è di ridurre il termine di trasmissione dei dati per i dati annuali sui passeggeri del trasporto ferroviario. A intervalli regolari la Commissione dovrebbe continuare a fornire relazioni sull'applicazione di tale regolamento.

(9)Il regolamento (CE) n. 91/2003 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune delle sue disposizioni. A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») occorre allineare i poteri e le competenze conferiti alla Commissione a norma di tale regolamento alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato.

(10)Al fine di tener conto di nuovi sviluppi negli Stati membri mantenendo nel contempo la raccolta armonizzata dei dati sui trasporti ferroviari in tutta l'Unione e nell'ottica di mantenere l' elevata qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la modifica del regolamento (CE) n. 91/2003 al fine di adeguare le definizioni tecniche e prevedere definizioni tecniche aggiuntive. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2032

 

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