La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini, trasmessa principalmente da vettori e caratterizzata da gravi perdite, con un forte potenziale di diffusione, in particolare tramite animali vivi e prodotti derivati da animali infetti.
(2)La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure di lotta contro tale malattia. Tali misure comprendono anche, nel caso di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa, la vaccinazione quale complemento alle altre misure di lotta, previa approvazione della Commissione.
(3)La decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione (4) e la decisione di esecuzione (UE) 2016/1183 della Commissione (5) stabiliscono che la Grecia e la Bulgaria possono effettuare la vaccinazione di emergenza dei bovini tenuti in aziende nella zona di vaccinazione di cui all'allegato I di tali decisioni di esecuzione. Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa, la Croazia, che è sotto minaccia imminente a causa del verificarsi della malattia nella regione, ha informato la Commissione della propria intenzione di avviare una campagna di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in data 8 agosto 2016.
(4)Secondo il parere urgente dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla dermatite nodulare contagiosa, adottato il 29 luglio 2016 (6), la vaccinazione contro tale malattia è il modo più efficace per ridurne la diffusione. Al fine di conseguire gli effetti sopra descritti, è necessario attuare la vaccinazione di tutta la popolazione sensibile nelle regioni a rischio di introduzione della dermatite nodulare contagiosa o colpite da tale malattia in modo da ridurre al minimo il numero di focolai, ed è necessario quindi arrivare a una copertura vaccinale elevata a livello di animali e di aziende.
(5)Per motivi di chiarezza e di semplificazione, nella presente decisione è opportuno approvare i programmi di vaccinazione di Grecia e Bulgaria, attualmente inclusi, rispettivamente, nelle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2055 e (UE) 2016/1183. È inoltre opportuno approvare il programma di vaccinazione presentato dalla Croazia. I programmi di vaccinazione di Grecia e Bulgaria, attualmente inclusi, rispettivamente, nelle decisioni di esecuzione (UE) 2015/2055 e (UE) 2016/1183, e il programma di vaccinazione presentato dalla Croazia soddisfano i requisiti minimi per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (7) recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in taluni Stati membri.
(6)Per essere efficace, un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa, insieme ad altre misure di controllo, dovrebbe essere applicato per diversi anni consecutivi al fine di garantire l'immunizzazione di tutta la popolazione sensibile per un periodo di tempo sufficiente.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Approvazione dei programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa
I programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa di cui all'allegato sono approvati.
Articolo 2
Applicabilità
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.
Articolo 3
Destinatari
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Croazia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 Novembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D2009