Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/2005 della Commissione del 16 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 18 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (2). L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'associazione europea per la carta termica ETPA (European Thermal Paper Association) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati tipi di carta termica leggera. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Parti interessate

(3)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità coreane, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali e li ha invitati a partecipare.

(4)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale (il «consigliere auditore»).

(5)Si sono svolte due audizioni con il consigliere auditore su richiesta del gruppo Hansol, al quale

 appartengono i due produttori esportatori collegati che hanno collaborato. Nel corso della prima audizione nel marzo 2016, un certo numero di trasformatori collegati ha chiesto di essere esonerato dal rispondere al questionario. A seguito dell'audizione e di una visita di verifica presso uno dei trasformatori collegati per verificare le argomentazioni su cui si basava la domanda di esenzione, la Commissione ha confermato che il questionario doveva essere completato da uno dei trasformatori collegati e ha concesso l'esenzione ad altri tre. Nel corso della seconda audizione nel settembre 2016, i due produttori esportatori che hanno collaborato, un certo numero di importatori e utilizzatori indipendenti e i rappresentanti del governo coreano hanno sollevato una serie di obiezioni in merito alla definizione del prodotto in esame, alla denuncia, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione.

a)Campionamento

(6)Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(7)Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Essa ha selezionato il campione sulla base del più elevato volume rappresentativo delle vendite garantendo al contempo una copertura geografica. Tale campione era composto da tre produttori dell'Unione in due diversi Stati membri. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano tra il 75 % e il 95 % (4) dei volumi delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione delle società sottoposte all'esame della rappresentatività e del volume totale stimato delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori

(8)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(9)Un trasformatore indipendente con attività di importazione ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. In considerazione del numero ridotto delle riposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

b)Risposte al questionario

(10)La Commissione ha inviato questionari a due produttori esportatori collegati, ossia Hansol Paper Co., Ltd («Hansol Paper») e Hansol Artone Paper Co., Ltd («Artone»), entrambi appartenenti al gruppo Hansol, al loro operatore commerciale collegato Hansol Europe B.V. («Hansol Europe») e al trasformatore collegato Schades Ltd («Schades»). Sono stati inoltre inviati questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e a circa 50 parti (26 utilizzatori, 21 intermediari, due associazioni e un importatore indipendente) che hanno manifestato il proprio interesse all'inchiesta.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R2005

 

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