Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione del 9 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite e di un preparato di montmorillonite-illite. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)Le domande riguardavano l'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)Nel suo parere del 1o dicembre 2015 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») è pervenuta alla conclusione che il preparato di dolomite-magnesite non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sull'ambiente o sulla salute umana. L'Autorità ha inoltre concluso che esso è efficace come antiagglomerante e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Vista la somiglianza fisiologica delle vacche da latte con tutti i ruminanti per la produzione lattiero-casearia, è opportuno estendere l'impiego di tale additivo ad altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia.

(6)Nei suoi pareri del 30 ottobre 2014 e del 10 settembre 2015 (3) l'Autorità ha concluso che il preparato di montmorillonite-illite non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sull'ambiente o sulla salute umana. L'Autorità ha inoltre concluso che esso è efficace come antiagglomerante e come legante e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)La valutazione del preparato di dolomite-magnesite e del preparato di montmorillonite-illite indica che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di tali preparati come descritto negli allegati del presente regolamento.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato I, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il preparato di cui all'allegato II, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «antiagglomeranti» e «leganti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 Novembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1964

 

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