Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1967 della Commissione dell'8 Novembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della decisione 2002/757/CE della Commissione (2) le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio dell'Unione unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1a e 2 dell'allegato I di tale decisione. L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della decisione 2002/757/CE stabilisce una deroga per quanto concerne il legname segato privo di corteccia di Acer macrophyllum Pursh e Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America. Esso può essere introdotto nell'Unione fino al 30 novembre 2016 senza essere conforme al punto 2 dell'allegato I di tale decisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della medesima decisione.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione (3) stabilisce le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione di legname segato privo di corteccia di Acer spp. originario di paesi terzi. Tali prescrizioni sono ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'organismo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e nessuna deroga a dette prescrizioni dovrebbe essere considerata giustificata. Pertanto a tale specie di legname segato privo di corteccia non dovrebbe più applicarsi la deroga di cui alla decisione 2002/757/CE.

(3)Alla luce delle informazioni trasmesse periodicamente dagli Stati membri alla Commissione, si può concludere che l'applicazione delle condizioni specifiche previste dall'allegato II della decisione 2002/757/CE sia sufficiente per prevenire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare tali condizioni per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America. La valutazione delle informazioni tecniche fatte pervenire dagli Stati Uniti dimostra il buon funzionamento del Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program richiamato all'articolo 6 bis, paragrafo 3, della decisione 2002/757/CE della Commissione.

(4)Si dovrebbe pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione della deroga relativa al legname segato privo di corteccia di Quercus spp. L. per evitare inutili perturbazioni degli scambi di tale legname.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2002/757/CE.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Modifica della decisione 2002/757/CE

All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2002/757/CE il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, fino al 31 dicembre 2026 il legname segato privo di corteccia di Quercus spp. L. originario degli Stati Uniti d'America può essere introdotto nell'Unione senza essere conforme al punto 2 dell'allegato I della presente decisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della presente decisione.»

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 Novembre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1967

 

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