Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo quadro destinato a sostituire la dichiarazione congiunta sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda del 21 settembre 2007.
(2)I negoziati sull'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra («l'accordo») si sono conclusi con esito positivo il 30 luglio 2014. L'accordo riflette sia lo stretto legame storico sia i sempre più forti legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare ulteriormente le relazioni in modo ambizioso e innovativo.
(3)L'articolo 58 dell'accordo prevede che l'Unione e la Nuova Zelanda possano applicare in via provvisoria talune disposizioni dell'accordo, stabilite congiuntamente dalle due parti, in attesa della sua entrata in vigore.
(4)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, a norma del suo articolo 58 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e la Nuova Zelanda, ma solamente nella misura in cui esse riguardino materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse le materie che rientrano nella competenza dell'Unione di stabilire e attuare una politica estera e di sicurezza comune (1):
-Articolo 3 (Dialogo),
-Articolo 4 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali),
-Articolo 5 (Dialogo politico),
-Articolo 53 (Comitato misto), ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h), e
-Titolo X (Disposizioni finali), ad eccezione dell'articolo 57 e dell'articolo 58, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di garantire l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui al presente articolo.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
P. ŽIGA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1970