Regolamento (UE) 2016/1905 della Commissione del 22 Settembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)Nel maggio 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il nuovo International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 con il titolo Ricavi provenienti da contratti con i clienti, inteso a migliorare la rendicontazione contabile dei ricavi e quindi nel complesso la comparabilità dei ricavi nei bilanci.

(3)Nel settembre 2015 lo IASB ha pubblicato una modifica all'IFRS 15 che rinvia dal 1o gennaio 2017 al 1o gennaio 2018 la data di entrata in vigore del Principio.

(4)L'IFRS 15 contiene alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati, poiché quest'ultimo non è stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere letto come riferimento al Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

(5)L'adozione dell'IFRS 15 comporta di conseguenza modifiche agli IFRS 1, 3 e 4, agli IAS 1, 2, 12, 16, 32, 34, 36, 37, 38, 39 e 40, all'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12 e alle interpretazioni dello Standing Interpretation Committee (SIC) 27 e 32, al fine di garantire la coerenza fra i Principi contabili internazionali. Inoltre, comporta di conseguenza il ritiro degli IAS 11 e 18, delle Interpretazioni IFRIC 13, 15 e 18 e dell'Interpretazione SIC-31.

(6)Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche all'IFRS 15 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(7)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)L'International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti è inserito come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)L'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali, l'IFRS 4 Contratti assicurativi, lo IAS 1 Presentazione del bilancio, lo IAS 2 Rimanenze, lo IAS 12 Imposte sul reddito, lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, lo IAS 34 Bilanci intermedi, lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività, lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, lo IAS 38 Attività immateriali, lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, lo IAS 40 Investimenti immobiliari, l'Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione, l'Interpretazione SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing, l'Interpretazione SIC-32 Attività immateriali — Costi connessi a siti web sono modificati conformemente all'IFRS 15 come indicato nell'allegato del presente regolamento;

c)Lo IAS 11 Lavori su ordinazione, lo IAS 18 Ricavi, l'Interpretazione IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela, l'Interpretazione IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili, l'Interpretazione IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela e l'Interpretazione SIC-31 Ricavi — Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari sono sostituiti conformemente all'IFRS 15 come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 Settembre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1905

 

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