Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio del 28 Ottobre 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), prevede che le misure per la conservazione siano adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, ove del caso, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi e delle raccomandazioni comuni formulate dagli Stati membri.

(3)Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

(5)In conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(6)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2017 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi del piano.

(7)Secondo il piano, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore ai valori di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale deve essere al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione riportati nell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno che le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B del regolamento (UE) 2016/1139, a un livello tale da tenere conto della diminuzione della biomassa. A tal fine, occorre tenere conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, dell'effetto previsto di misure correttive adottate e della necessità di garantire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(8)È opportuno adottare ulteriori misure correttive. Una proroga di due settimane del fermo di pesca di sei settimane attualmente applicabile incrementerebbe la protezione delle aggregazioni riproduttive del merluzzo bianco. Secondo i pareri scientifici, la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale contribuisce in misura significativa alla mortalità per pesca globale per tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock, è opportuno adottare una serie di misure in materia di pesca ricreativa. Più in particolare, è opportuno applicare un limite giornaliero per pescatore, che dovrebbe essere più restrittivo durante il periodo di riproduzione. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale.

(9)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, a causa di cambiamenti nella sua biologia, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici e ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock di merluzzo bianco sia basato su un approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale.

(10)Riguardo all'aringa nel Golfo di Riga, i pareri scientifici disponibili indicano la presenza di una classe 2015 molto forte. Fissare un TAC conformemente all'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) 2016/1139, porterebbe a un notevole incremento della biomassa riproduttiva che a sua volta determinerebbe un'elevata concorrenza per il cibo, una crescita più lenta, un fattore di condizione più basso e una qualità generale del pesce inferiore. Considerato che la biomassa riproduttiva di questo stock è superiore al valore di riferimento della biomassa di cui all'allegato II, colonna A, di tale regolamento, è opportuno fissare il TAC conformemente agli intervalli di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, di tale regolamento; poiché tale misura è necessaria per evitare gravi danni a questo stock a seguito di dinamiche intraspecie tra gli stock ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento.

(11)L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare gli articoli 33 e 34 relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

(12)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1903

 

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