La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il presente regolamento specifica taluni aspetti dei poteri di intervento concessi alle autorità competenti e, in circostanze eccezionali, all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita e soggetta al regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per quanto riguarda i criteri e i fattori che devono essere presi in considerazione per determinare l'esistenza di un timore significativo in materia di tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario rispettivamente di almeno uno Stato membro o dell'Unione.
(2)Al fine di assicurare un approccio coerente, è opportuno stabilire un elenco di criteri e fattori di cui le autorità competenti e l'EIOPA devono tenere conto per determinare l'esistenza di tali timori o minacce, ferma restando la possibilità di adottare azioni appropriate qualora si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti. L'accertamento dell'esistenza di una «minaccia», uno dei prerequisiti per l'utilizzo del potere di intervento nella prospettiva dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l'utilizzo di una soglia più elevata rispetto all'esistenza di un «timore significativo» che è il prerequisito per l'intervento per la tutela degli investitori. La necessità di valutare tutti i criteri e i fattori che potrebbero essere rilevanti in una specifica situazione non dovrebbe tuttavia impedire l'utilizzo del potere di intervento temporaneo da parte delle autorità competenti e dell'EIOPA quando solo uno dei fattori o criteri crea un simile timore o minaccia.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1904