Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (1), in particolare l'articolo 45,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 elencano le denominazioni date nella legislazione nazionale degli Stati membri alle procedure e ai curatori cui si applica il regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), L'allegato B elenca le procedure di liquidazione di cui all'articolo 2, lettera c), e l'allegato C elenca i curatori di cui all'articolo 2, lettera b), di tale regolamento.
(2)La Slovacchia e la Polonia, rispettivamente il 28 ottobre e il 4 dicembre 2015, hanno notificato alla Commissione, per gli effetti dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1346/2000, le modifiche da apportare agli elenchi degli allegati A, B e C dello stesso regolamento. Tali modifiche sono conformi ai requisiti previsti nel detto regolamento. Poiché tali modifiche sono già in vigore, il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore quanto prima.
(3)Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1346/2000 e pertanto ai sensi dell'articolo 45 del medesimo, partecipano all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
(4)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 29 Settembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
P. ŽIGA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1792